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Domande Frequenti (FAQ)

Chi è il Mediatore Familiare?
La Definizione del Mediatore Familiare è contenuta nell’art 2 del DM 151/2023 ai sensi del quale il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o difficoltà di un rapporto di coppia prima, durante o dopo l’evento separativo. Ruolo del Mediatore Familiare è quello di aiutare i soggetti coinvolti nel conflitto familiare a riorganizzare la loro relazione anche mediante il raggiungimento di un accordo funzionale alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
E’ necessaria la laurea per esercitare la professione di mediatore familiare?
Ai sensi del combinato disposto degli art 3-4-5 del DM 151/2023 per l’esercizio della professione di mediatore familiare è sufficiente la partecipazione a un corso con determinate caratteristiche e il possesso di un’iscrizione a un’associazione ex l 4/2013 (quali l’AIMeA) o in alternativa la certificazione uni11644.
Per esercitare la professione di mediatore familiare è sufficiente un corso di formazione in mediazione familiare?
Per esercitare la professione di mediatore familiare è sufficiente partecipare a un corso di formazione di 320 ore presso un Ente ex L 4/2013 o da soggetti (come il nostro ENTE) da questi riconosciuti. Non è invece necessaria l’iscrizione da almeno 5 anni presso detti Enti richiesta solo per l’accesso alle liste dei Tribunali
Quali Caratteristiche deve avere il Corso per Mediatore Familiare alla luce della recente Riforma DM 151/2023
Ai sensi dell’art 5 del DM 151/2023 possono esercitare la professione coloro che abbiano seguito un corso di formazione per mediatori familiari riconosciuto da associazioni professionali ex l 4/2013 (quali l’AIMeA) oppure erogato soggetti come la Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato (CNMA) da queste riconosciuti e che possieda i seguenti requisiti minimi: – 240 ore di lezione teorico-pratiche da svolgersi anche online di cui almeno 180 ore in collegamento audiovisivo in modalità sincrona e 60 ore mediante video-lezioni registrate; -80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare
Quali sono i requisiti per l’iscrizione all’albo dei Mediatori Familiari del Tribunale?
Per potersi inscrivere negli elenchi dei Mediatori Familiari presso il Tribunale occorre:
  • Essere iscritti da almeno 5 anni a una delle Associazioni Professionali dei mediatori familiari (ad esempio l’AIMeA) inserite nell’elenco del Ministero delle Imprese e Made in Italy
  • Avere una formazione adeguata e competenze specifiche in materia di disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori, violenza domestica e di genere
  • Essere di condotta morale specchiata
  • Aver frequentato un corso per mediatori familiari o di aggiornamento sulla mediazione familiare, per integrare il proprio percorso formativo
  • Essere iscritti da almeno 5 anni al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex L.4/2013
  • Non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, interdizione dai pubblici uffici, misure di prevenzione o sanzioni disciplinari
Quanto guadagna il Mediatore Familiare?
Il compenso del Mediatore Familiare è disciplinato dal recente DM 151/2023 artt. 7 e 8 dedicati al Compenso del Mediatore Familiare. In particolare, il comma 4 prevede che ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40.00 oltre oneri di legge. Somma che può essere aumentata nei casi si media e alta difficoltà